Termini e condizioni
Premessa
I seguenti termini e condizioni di vendita e attività commerciale costituiscono tutte le condizioni contrattuali che Xometry Europe GmbH, con sede in Ada-Lovelace-Str. 9, D-85521 Ottobrunn (Germania), registrata nel registro delle imprese commerciali B Della Corte Distrettuale di Monaco con codice HRB256172, rappresentata dagli direttore generale Dmitry Kafidov (da qui in avanti indicata anche come “XOMETRY”) utilizza ed applica in relazione ai propri clienti.
I seguenti termini e condizioni sono validi esclusivamente nel testo in lingua tedesca. La traduzione in lingua italiana e nelle altre lingue è fornita a soli scopi informativi.
Termini e condizioni di vendita
1. Partner e partner contrattuali
1.1 Queste condizioni generali di vendita e business (di seguito denominate “CGC”) si applicano a tutti i contratti di fornitura di prodotti e servizi relativi alla fabbricazione di parti prodotte individualmente (come elementi non significativamente scomponibili in elementi più piccoli) ricavate da metalli, polimeri o altri materiali (di seguito denominati “Prodotto” o “Prodotti”) che XOMETRY fornisce ai propri partner contrattuali.
Questi TCGV costituiscono parte di tutti i contratti che XOMETRY conclude con i propri partner contrattuali per la fornitura o erogazione di prodotti e servizi anche nel caso in cui non vengano nuovamente esplicitamente concordati.
1.2 I partner contrattuali di XOMETRY diventano sia clienti, ai sensi della sezione § 13 del BGB (Codice Civile Tedesco) e società nel senso imprenditoriale come indicato nella sezione § 14 del BGB.
1.3 Nel contesto di questi TCGV possono essere implementati accordi supplementari o diversi in caso di vendite a società, applicabili esclusivamente alle suddette società.
1.4 I presenti TCGV si applicano a tutte (le future) forniture e servizi forniti da XOMETRY ai propri partner contrattuali, esclusivamente come stipulato dalla versione valida al momento della stipula del contratto.
1.5 In caso di società si applicano anche le seguenti clausole:
1.5.1 I termini e le condizioni di acquisto e attività commerciale dei partner contrattuali non si applicano, anche se XOMETRY non contesta la loro validità in alcuna circostanza.
1.5.2 In accordo alla Sezione I. 5.1 questa esclusione si applica anche se XOMETRY rimanda ad una lettera che contiene i termini e condizioni della società o di una terza parte o rimanda ad essi.
1.6 I partner contrattuali possono contattare il servizio assistenza di XOMETRY per chiarimenti, reclami e contestazioni all’indirizzo email: help@xometry.eu. XOMETRY si impegna a rispondere ai chiarimenti, ai reclami e alle contestazioni dei propri partner contrattuali entro tre (3) giorni lavorativi.
2. Preventivo e stipula del contratto
2.1 Il partner contrattuale può richiedere un preventivo a XOMETRY inviando un’email all’indirizzo email enquiry@xometry.eu o utilizzando lo strumento online per la determinazione del preventivo sul sito web www.xometry.eu. La richiesta deve essere accompagnata da un file, nei formati comunemente accettati, del disegno o del modello 3D del prodotto che deve essere realizzato. Le dimensioni del file non devono eccedere 25 MB.
2.2 A seguito della richiesta XOMETRY si impegna a fornire un preventivo al partner contrattuale. XOMETRY è vincolata al preventivo comunicato per sette (7) giorni solari. Il partner contrattuale ha facoltà di accettare il preventivo in qualunque momento durante il suddetto periodo. Il giorno e l’ora nelle quali XOMETRY riceve notifica che il partner contrattuale ha accettato il preventivo determinano se il periodo suindicato è stato rispettato o meno. L’accordo di produzione ha effetto una volta che il partner contrattuale accetta il preventivo e XOMETRY conferma l’accettazione con una corrispondente comunicazione di conferma dell’ordine. Vengono considerati accettati solo i preventivi che non contengono modifiche o emendamenti richiesti dai partner contrattuali. A seguito di una comunicazione di accettazione del preventivo XOMETRY ha facoltà di inviare una comunicazione scritta al partner contrattuale entro tre (3) giorni lavorativi a seguito della quale il contratto si considera siglato. Fatto salvo quanto stabilito nella sezione § 150 Paragrafo 2 del BGB, qualsiasi altra forma di accettazione deve fare seguito ad una nuova richiesta come descritto nella Sezione I. 1. XOMETRY risponderà alla nuova richiesta creando un nuovo preventivo e inviandolo al partner contrattuale.
2.3 Il partner contrattuale ha facoltà di comunicare l’accettazione del preventivo in qualsiasi forma, purché scritta. La capacità contrattuale illimitata viene confermata a seguito dell’accettazione.
2.4 Un contratto non può essere stipulato se la richiesta del partner contrattuale riguarda la produzione di armi, di parti di armi o di altri prodotti/materiali vietati e il partner contrattuale non ha contattato XOMETRY per informarla della cosa. Se XOMETRY viene a conoscenza del fatto solo durante il processo di produzione interromperà immediatamente la produzione stessa. In questo caso il partner contrattuale non ha diritto di ricevere alcun prodotto e XOMETRY ha la facoltà di adempiere a tutte le azioni necessarie al recupero dei costi sostenuti.
2.5 In aggiunta o in deroga a quanto sopra stabilito si applicano alle società le seguenti clausole:
L’offerta è valida per sette (7) giorni di calendario ai fini di eventuali ulteriori ordini da parte del Partner Contrattuale.
2.6 A seguito di un esame tecnico, effettuato entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione dell’offerta, XOMETRY ha facoltà di determinare che all’interno della propria rete di produttori (in seguito indicati anche come “Partner”) non sono presenti i mezzi tecnici per la realizzazione del prodotto e può di conseguenza recedere dal contratto senza dover erogare rimborso delle spese sostenute dal partner contrattuale.
2.7 Se emerge la necessità, entro tre (3) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione dell’offerta da parte del partner contrattuale, di ricevere un chiarimento tecnico a seguito di un esame tecnico, XOMETRY si riserva il diritto di posticipare la data di consegna per un tempo pari a quello richiesto per completare il chiarimento. Il partner contrattuale è tenuto a fornire assistenza per gli eventuali chiarimenti necessari.
3. Contratto di produzione
3.1 Il partner contrattuale è consapevole del fatto che XOMETRY non effettua direttamente la produzione di quanto concordato ma la assegna a produttori esperti ed adeguati allo scopo (in seguito indicati anche come “Partner”).
3.2 XOMETRY ha il diritto di affidare la produzione a vari partner diversi al fine di completare un ordinativo.
3.3 XOMETRY non è tenuta ad informare della cosa il partner contrattuale. Il partner contrattuale accetta che il processo di produzione venga effettuato dai partner individuati. I disegni e i piani forniti dal partner contrattuale al momento della richiesta possono venire condivisi con i partner.
3.4 XOMETRY e/o i partner hanno facoltà di modificare il dettagli tecnici dei disegni e dei file dei modelli 3D forniti dal partner contrattuale nella misura in cui questo è necessario per la fabbricazione del prodotto commissionato. Questo è riferito specialmente alle rettifiche dei vari passi del processo di realizzazione.
3.5 I diritti di proprietà e/o di copia del partner contrattuale si applicano agli ordini, ai contratti, alle informazioni, ai progetti, alle immagini, ai calcoli, alle descrizioni e a tutti gli altri documenti forniti a XOMETRY. XOMETRY si impegna a non renderli disponibili e a non rivelarli a terze parti, a non utilizzarli internamente o ad opera di terze parti e a non riprodurli senza previo esplicito consenso. Questa clausola non include il fornire accesso a tali documenti, o alla loro riproduzione, ad esperti e a partner al solo scopo di fornire un preventivo come definito nella Sezione I. 2
3.6 A meno che non venga stipulato un accordo separato XOMETRY si impegna a non condividere informazioni quali nome della società, indirizzo, nazione, etc. ai partner individuali ai vari partner incaricati della realizzazione del prodotto.
4. Prezzi e costi di spedizione
4.1 Il prezzo del preventivo include l’IVA se applicabile.
4.2 Il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali è la sede XOMETRY, situata in Ada-Lovelace-Str. 9, DE 85521 Ottobrunn (Germania) (da qui in avanti indicata anche come “Fabbrica“).
4.3 A meno che non venga diversamente indicato al momento della conferma dell’ordine, vengono applicati costi di spedizione aggiuntivi per il confezionamento e la spedizione ad altri indirizzi.
4.4 In aggiunta o in deroga a quanto qui stabilito si applicano alle società le seguenti clausole:
4.4.1 In caso di appaltatori i prezzi indicati sono franco fabbrica a cui vanno aggiunti i costi di trasporto, tasse, dazi doganali, costi assicurativi e altri costi esterni a meno che non venga indicato diversamente nella conferma dell’ordine.
4.4.2 Se i costi di trasporto, tasse, dazi doganali, costi assicurativi e altri costi esterni subiscono un aumento nelle quattro (4) settimane successive alla conclusione del contratto e questi costi sono inclusi nel prezzo pattuito, o nel caso in cui emergano nuovi costi, XOMETRY ha diritto a riceve un compenso parti all’ammontare corrispondente.
4.4.3 Inoltre XOMETRY si riserva il diritto di incrementare il prezzo pattuito per prodotti ordinati, ma non ancora consegnati, in caso di variazioni nei costi delle materie prime, in seguito a cambiamenti nella situazione economica o a causa di circostanze che producono un aumento significativo del costo di produzione e/o acquisto del prodotto rispetto a quanto si verificava, relativamente al prezzo, al momento della stipula del contratto. In questi casi la società ha il diritto di cancellare gli ordini il cui prezzo viene aumentato entro quattro (4) settimane a partire dalla data di notifica della variazione del prezzo.
4.4.4 Inoltre XOMETRY ha il diritto di aumentare il prezzo precedentemente pattuito se i tempi di consegna vengono incrementati per una delle ragioni illustrate nella Sezione I.4.4.3, se il materiale o il metodo di produzione viene modificato in quanto la documentazione e/o le istruzioni fornite a XOMETRY dalla società sono incomplete o difformi rispetto alle circostanze correnti, se XOMETRY non ha ricevuto tempestivamente le istruzioni necessarie all’espletamento dell’ordine o se la società le ha modificate di comune accordo con XOMETRY causando come conseguenza un ritardo nella fornitura.
5. Consegna / Spedizione / Trasferimento del rischio
5.1 Le consegne vengono effettuate all’interno della Germania partendo dalla fabbrica. Se il partner contrattuale richiede che la spedizione ad un indirizzo di propria scelta venga effettuata mediante una rotta di trasporto e/o attraverso un corriere/società di spedizione nominato indipendentemente da XOMETRY, il rischio viene trasferito al partner contrattuale al momento della consegna dei prodotti al corriere/società di spedizione.
Se il partner contrattuale non invia notifica a XOMETRY delle intenzioni di prelevare i prodotti in proprio dalla fabbrica prima della consegna, XOMETRY considera accettata la clausola precedente dal partner contrattuale. XOMETRY non si assume ulteriori responsabilità.
5.2 In caso d società e di località di spedizione si applicano le seguenti clausole alla sezione I. 45.1 e/o in deroga a quanto stabilito nelle sezioni I. 5.2.1 e I. 5.2.2:
5.2.1 Se i prodotti vengono consegnati dalla Repubblica Federale della Germania ad altri stati membri dell’Unione Europea il partner contrattuale è tenuto ad informare XOMETRY, prima della consegna, del numero di identificazione IVA utilizzato per motivi fiscali all’interno dell’Unione Europea. In caso di inottemperanza della clausola precedente il partner contrattuale è responsabile per i costi sostenuti da XOMETRY in relazione all’IVA in aggiunta al prezzo concordato di vendita.
5.2.2 Quando si effettua fatturazione delle consegne dalla Repubblica Federale della Germania ad altri stati membri dell’Unione Europea vanno rispettate le norme sull’IVA dei rispettivi Paesi, a condizione che il partner contrattuale sia registrato per il pagamento dell’IVA in uno stato membro dell’Unione Europea o se XOMETRY è registrata nello stato membro destinatario per il pagamento dell’IVA.
5.2.3 Quando si effettua una spedizione dalla Repubblica Federale della Germania ad altri stati non membri dell’Unione Europea, il partner contrattuale è tenuto ad informare XOMETRY del codice tariffario corrispondente e dell’utilizzo previsto del prodotto entro 2 giorni, calcolati a partire dal momento dell’accettazione del preventivo, inviando un’email all’indirizzo service@xometry.eu.
5.2.4 Quando si effettua fatturazione delle consegne dalla Repubblica Federale della Germania ad altri stati membri dell’Unione Europea il partner contrattuale è tenuto ad inviare prova dei documenti di consegna a XOMETRY (ad esempio prova dell’avvenuto ricevimento, certificati di consegna, etc.) entro tre (3) giorni lavorativi dopo aver ricevuto i prodotti attraverso un’email all’indirizzo service@xometry.eu.
5.3 Ad esclusione dei casi in cui è stato concordato un periodo temporale o una data fissa per iscritto, le consegne devono essere inviate il prima possibile, o comunque entro un periodo che va da una (1) a tre (3) settimane dalla ricevuta del pagamento per elementi disponibili in tempi brevi.
5.4 In caso di società si applicano le seguenti clausole in deroga a quanto stabilito nella sezione I. 5.3:
5.4.1 Le date di consegna che non sono state esplicitamente concordate sono da considerarsi esclusivamente come accordi non vincolanti. Per quanto riguarda gli accordi vincolanti relativi ai tempi di consegna essi vanno conteggiati a partire dalla data di conferma dell’ordine.
5.4.2 I tempi di consegna sono da considerarsi validi solo se tutti i dettagli relativi all’ordine sono stati chiariti tempestivamente e solo a seguito dell’adempimento di tutti gli obblighi della società, come la fornitura di certificazioni ufficiali, prova di credito e garanzie o pagamenti delle rate dovute.
5.4.3 Il rispetto delle date e dei tempi di consegna è soggetto a franco fabbrica o franco magazzino. Se le merci non possono essere spedite, e XOMETRY non può essere ritenuta responsabile della cosa, i tempi di consegna vanno considerati come rispettati una volta che è stata inviata una notifica che i beni sono pronti per la spedizione.
5.4.4 A prescindere dai possibili tempi di consegna gli obblighi di consegna di XOMETRY sono soggetti alla corretta e tempestiva consegna da parte dei propri fornitori, a meno che le la consegna non corretta o ritardata di quanto necessario sia stata causata da XOMETRY stessa.
5.5 Se il trasporto lunga la rotta prevista o fino al luogo concordato nella data prevista diventa impossibile o estremamente difficoltoso per cause indipendenti da XOMETRY, XOMETRY ha diritto di scegliere una rotta di consegna alternativa.
5.6 In caso di società e in aggiunta a quanto stabilito nella Sezione I.5.5, XOMETRY ha anche facoltà di effettuare la consegna in un luogo diverso e non è responsabile per i costi aggiuntivi sostenuti. Verrà fornita alla società opportunità di sollevare obiezioni alla decisione di XOMETRY prima che XOMETRY proceda in tal senso.
5.7 Nel caso in cui XOMETRY possa essere ritenuta responsabile per i ritardi nella consegna, o una consegna diventi impossibile senza che questo sia dovuto a dolo o colpa grave di XOMETRY, la responsabilità per il risarcimento del danno viene esclusa ad eccezione dei casi in cui i danni risultino in decesso, lesioni personali o danni alla salute.
5.8 Se i ritardi nella consegna sono dovuti a cause di forza maggiore per le quali XOMETRY non può essere ritenuta responsabile, la data di consegna deve essere, di conseguenza, posticipata. Questa clausola si applica anche a cause di forza maggiore che si verificano durante un preesistente ritardo. Le cause di forza maggiore includono valute, politiche commerciali e misure sovrane, scioperi, serrate non causate da XOMETRY (ad esempio incendi, danni a macchinari e rulli, carenze di materiali grezzi o mancate forniture di energia), ostacoli nel percorso, ritardi nelle importazioni/operazioni doganali e in qualsiasi altra circostanza non causata da XOMETRY che rende la consegna estremamente difficile o impossibile. È irrilevante se queste circostanze avvengano presso XOMETRY o presso partner o fornitori. Il partner contrattuale verrà informato della cosa senza ritardi ingiustificati. Se la causa che produce il ritardo permane per più di quattro (4) settimane, o quattro (4) mesi nel caso di società, dopo la stipula del contratto entrambe le parti hanno diritto di recedere dal contratto.
5.9 Una volta trasferiti i prodotti ad un corriere o ditta di trasporti, e comunque una volta che i prodotti lasciano la fabbrica, i rischi, incluso il rischio di sequestro, anche quando la consegna viene effettuata in porto franco, vengono trasferiti al partner contrattuale. Solo attraverso un accordo separato XOMETRY procederà ad assicurare la spedizione dopo esplicita richiesta del partner contrattuale e a spese del partner contrattuale. Gli obblighi e i costi di scarico delle merci da parte dello spedizioniere o ditta di trasporti sono a carico del partner contrattuale.
5.10 Le seguenti clausole di questa sezione si applicano esclusivamente a società:
5.10.1 Se questo avviene abitualmente il prodotto o i prodotti devono essere consegnati imballati. XOMETRY fornirà i materiali di imballaggio e effettuerà i passi necessari a proteggere/rendere sicura la spedizione a spese della società. L’imballaggio verrà restituito al magazzino XOMETRY. XOMETRY non è responsabile per i costi di restituzione dell’imballaggio o per lo smaltimento di essi da parte della società.
5.10.2 XOMETRY ha facoltà di effettuare consegne parziali in misura ragionevole. Quantità consegnate diminuite o incrementate rispetto all’ammontare contrattuale sono permesse per ottemperare a pratiche industriali standard.
5.10.3 Se non viene specificato da parte del partner contrattuale un indirizzo di spedizione separato prima della spedizione, come illustrato nella sezione 5.1, la sede del partner contrattuale verrà utilizzata come indirizzo di spedizione.
6. Accettazione
6.1 Se è stata concordata un’ispezione di accettazione essa deve essere effettuata nella fabbrica immediatamente dopo aver notificato di essere pronti all’accettazione. I costi del personale e del materiale relativi all’accettazione, calcolati sulla base del listino prezzi di XOMETRY o dei fornitori, sono a carico del partner contrattuale.
6.2 Se, per cause non dovute a XOMETRY, un’ispezione precedentemente concordata viene ritardata o non può essere completata, XOMETRY ha il diritto di spedire i beni anche se non ispezionati o a mantenere le merci in magazzino emettendo fattura, a spese del partner contrattuale che si assume anche i rischi relativi.
7. Pagamento
7.1 Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altre modalità. Il partner contrattuale si assume tutti i costi relativi al trasferimento di denaro. A meno che non venga concordato diversamente il pagamento, da parte del partner contrattuale, deve essere effettuato entro dieci (10) giorni dalla data di consegna. Il partner contrattuale viene considerato inadempiente se non effettua un pagamento entro dieci (10) giorni dalla data concordata o dalla data di ricevimento della fattura.
7.2 In caso di società si applicano le seguenti clausole in deroga o in aggiunta a quanto stabilito nella sezione I. 1:
7.2.1 Nel caso sia stato concordato uno sconto, esso è relativo esclusivamente all’importo fatturato e verrà erogato solo se la società ha pagato per intero tutti gli importi dovuti al momento dell’applicazione dello sconto.
7.2.2 Nel caso in cui XOMETRY venga a conoscenza di circostanze che, a proprio insindacabile giudizio, influiscono negativamente sul merito creditizio della società XOMETRY si riserva il diritto di rifiutare le consegne ovvero di effettuarle solo dopo pagamento anticipato o fornitura di altra garanzia. In questi casi XOMETRY ha anche diritto di considerare tutti i compensi come esigibili e pagabili in forza della relazione contrattuale esistente e non soggetti a prescrizione.
7.2.3 Se non viene rispettato il termine di pagamento, o in caso di mora, XOMETRY applicherà un taso di interesse pari a nove (9) punti percentuali al di sopra del tasso base di interesse della BCE a meno che non sia stato precedente concordato, tra XOMETRY e la società, un tasso di interesse alternativo. XOMETRY si riserva il diritto di richiedere un risarcimento degli ulteriori danni causati dall’inadempienza di pagamento. Il diritto di richiedere interessi commerciali di mora come disposto nella sezione § 353 HGB (Codice Commerciale Tedesco) verso il commerciante rimane inalterato.
7.3 Il partner contrattuale avrà diritto ad esercitare il diritto di ritenzione e di compensare gli importi pagati solo se la sua contropretesa è stata legalmente riconosciuta da un tribunale, o non è stata contestata o è stata autorizzata per iscritto da XOMETRY.
7.4 Esclusivamente per quanto riguarda le società, XOMETRY ha il diritto di avere compensazioni sui crediti che la società, indipendentemente dalle basi legali, può esigere da XOMETRY. Questo si applica anche ai crediti che una parte ha deciso di pagare in contante e l’altra parte ha concordato di pagare tramite cambiale o altra modalità di pagamento. Dove applicabile questi crediti si riferiscono solamente al bilancio. Se i crediti scadono in date diverse, i crediti di XOMETRY non scadranno dopo la maturazione della passività di XOMETRY e devono essere corrisposti alla data di valuta.
7.5 XOMETRY ha il diritto di utilizzare società di recupero crediti o altre terze parti per garantire il pagamento dei propri crediti. I crediti su consegne a partner contrattuali possono essere assegnati da XOMETRY a terze parti.
8. Riserva di proprietà
8.1 Tutti i prodotti consegnati rimangono di proprietà di XOMETRY (“Prodotti riservati“) fino a che non viene completato il pagamento.
8.2 In caso di società si applicano le seguenti clausole in aggiunta a quanto stabilito nella sezione I.1: I prodotti consegnati rimangono di proprietà di XOMETRY fino a quando non è stato completato il pagamento per intero, inclusi i saldi contabili spettanti a XOMETRY nell’ambito della relazione commerciale (“Saldo utili”) e tutte le pretese economiche effettuate dai curatori fallimentari non sono state completamente soddisfatte. Questa clausola si applica anche a crediti futuri e condizionali, ad esempio derivanti da ricevute di accettazione e anche nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati su saldi specifici. Questo saldo utili scade al momento del soddisfacimento di tutte le pretese economiche ancora aperte al momento del pagamento che risultavano dalla riserva di proprietà.
8.3 Prima del trasferimento di proprietà non è permessa rivendita, noleggio, assegnazione in garanzia, elaborazione e trasformazione senza previo consenso esplicito di XOMETRY.
8.4 In caso di società si applicano le seguenti clausole in deroga a quanto stabilito nella sezione I.3:
8.4.1 La produzione e la lavorazione del prodotto finito viene eseguita da XOMETRY in quanto produttore ai sensi della sezione § 950 BGB e non è vincolante. I prodotti lavorati e fabbricati sono considerati prodotti finiti ai sensi di quanto definito nella Sezione I. 1 dove applicabile. Se la società elabora, combina o compone il prodotto finito con altri prodotti, XOMETRY ha diritto di essere considerata comproprietaria del nuovo prodotto in proporzione al valore contabile del prodotto finito e degli altri beni utilizzati. Se la proprietà di XOMETRY termina a seguito di combinazione o composizione dei prodotti, la società deve immediatamente trasferire i diritti di proprietà a XOMETRY insieme al nuovo stock o elemento a cui ha diritto in linea con il valore fatturato del prodotto finito e deve conservare l’elemento per XOMETRY gratuitamente. I diritti di comproprietà di XOMETRY sono considerati relativi a un prodotto finito ai sensi della Sezione I.8.1.
8.4.2 La società può rivendere i prodotti finiti solamente nel corso delle normali attività aziendali soggette alle condizioni generali standard e fintanto che l’azienda non sia in stato di insolvenza e una volta che tutti i crediti derivanti dalla rivendita siano stati trasferiti a XOMETRY in accordo a quanto stabilito nelle Sezioni da I. 3 fino a 8.4.5. La società non è interessata da altre disposizioni relative alla ritenzione del prodotto.
8.4.3 I crediti derivanti dalla rivendita del prodotto finito, insieme a tutte le altre garanzie utilizzate dalla società per coprire le pretese finanziarie, sono pertanto assegnate a XOMETRY. Costituiscono garanzia finanziaria nella stessa misura del prodotto. Se il prodotto finito viene venduto dalla società insieme ad altri prodotti non venduti da XOMETRY, XOMETRY ha diritto di ricevere un pagamento proporzionale al valore fatturato del prodotto finito e al valore fatturato degli altri prodotti venduti. In accordo alla Sezione I. 4.1, se i prodotti per i quali XOMETRY detiene titolo di comproprietà vengono venduti, una parte dei crediti verranno assegnati a XOMETRY corrispondenti alla quota di comproprietà. Se il prodotto finito viene utilizzato dalla società nell’ambito di un contratto di servizio i crediti derivanti dal contratto di servizio vanno assegnati, in anticipo, a XOMETRY nella stessa misura. XOMETRY accetta il trasferimento dei suddetti diritti.
8.4.4 La società è autorizzata ad incassare i crediti derivanti dalla rivendita. Il diritto di incassare i crediti decade nel caso di revoca da parte di XOMETRY e comunque in caso di mancato pagamento, non pagamento di una cambiale o nel caso di richiesta di apertura di un procedimento di insolvenza. XOMETRY farà uso del diritto di revoca solo nel caso in cui diventi evidente, dopo che il contratto è stato siglato, che le richieste di pagamento effettuate da XOMETRY nei confronti della società, per questo e altri contratti, siano a rischio per l’assenza di solvibilità della società stessa. A seguito di richiesta di XOMETRY la società è tenuta ad informare immediatamente i propri clienti di questa cessione e a fornire a XOMETRY tutti i documenti necessari ad effettuare l’incasso.
8.4.5 La cessione del credito proveniente dalla rivendita non è permessa a meno che non sia una cessione per mezzo di vero factoring, che deve essere notificata a XOMETRY e nel caso in cui i proventi del factoring superino il valore dei crediti garantiti da XOMETRY. Con l’accredito del ricavo del factoring, il credito di XOMETRY diventa immediatamente esigibile.
8.4.6 La società è tenuta ad informare XOMETRY immediatamente in caso di pignoramento o eventi avversi relativi a una terza parte. La società si assume interamente le spese sostenute per la cancellazione dell’accesso o per il trasporto di ritorno dei prodotti finiti, a meno che non vengano coperte da terze parti.
8.4.7 Se la società è inadempiente nel pagamento o non effettua pagamento di una cambiale in scadenza XOMETRY ha diritto di riprendere il prodotto e tutti i diritti su di esso entrando, se necessario, nella proprietà della società a tale scopo durante il normale orario lavorativo. La stessa clausola si applica nel caso in cui diventi evidente, dopo che il contratto è stato siglato, che le richieste di pagamento effettuate da XOMETRY nei confronti della società, per questo e altri contratti, siano a rischio per l’assenza di solvibilità della società stessa. Le disposizioni del regolamento tedesco in materia d’insolvenza rimangono salve in termini di validità.
8.4.8 Se il valore fatturato delle garanzie reali esistenti supera il valore dei crediti garantiti, inclusi crediti accessori (interessi, costi menzionati in precedenza), per più del 50 percento XOMETRY è tenuta a svincolare garanzie di propria scelta a seguito di una richiesta a procedere in tal senso da parte della società.
9. Garanzia di qualità, certificazioni
9.1 I controlli necessari per garantire la qualità vengono eseguiti da XOMETRY. Essi vengono effettuati secondo lo “stato dell’arte” generalmente accettato al momento in cui il contratto viene siglato.
9.2 Le certificazioni per i prodotti fabbricati vengono emesse e fornite solo a seguito di accordi separati.
10. Garanzia
10.1 I reclami del partner contrattuale verso XOMETRY in caso di prodotti difettosi sono possibili solo nell’ambito delle disposizioni legali all’interno del periodo di garanzia, purché non si verifichino deroghe a quanto riportato di seguito.
10.2 I danni causati da un uso improprio, misure effettuate dal partner contrattuale durante le fasi di installazione, connessione, operatività e immagazzinamento che risultano in violazioni del contratto non costituiscono ragioni valide per effettuare reclamo verso XOMETRY.
10.3 Se i diritti di garanzia sono giustificati e vengono esercitati durante il periodo di applicabilità della stessa, XOMETRY ha facoltà di decidere se correggere il difetto o consegnare un nuovo prodotto privo di difetti (adempimento posticipato). In questo ambito XOMETRY ha diritto di effettuare tre (3) tentativi di adempimento posticipato. Dopo questi tentativi l’adempimento posticipato verrà considerato come infruttuoso. In questo caso XOMETRY ha facoltà di recedere dal contratto. Il partner contrattuale non è autorizzato a risolvere il difetto senza prima ottenere consenso esplicito e accordo di XOMETRY, incluso consenso e accordo sui costi associati alla riparazione del difetto.
10.4 Se il partner contrattuale è una società nel ruolo di utente finale o una società e l’ordinativo è stato effettuato nell’ambito delle proprie attività di business si applicano le seguenti clausole in deroga a quanto stabilito nella Sezione I 1:
10.4.1 I difetti materiali del prodotto devono essere comunicati per iscritto immediatamente, non oltre sette (7) giorni dalla data di consegna, attraverso una relazione tecnica a supporto del reclamo. I difetti materiali che non vengono scoperti durante questo periodo anche dopo attento esame devono essere comunicati per iscritto immediatamente dopo la scoperta e richiedono l’immediata cessazione di ogni fase produttiva o di lavorazione. Questa relazione scritta deve essere ricevuta prima della scadenza del periodo concordato o della prescrizione.
10.4.2 A seguito dell’ispezione di accettazione concordata da parte del partner contrattuale, la notifica di qualsiasi difetto materiale che è stato rilevato durante l’ispezione di accettazione concordata, è esclusa.
10.4.3 Eventuali reclami per vizi e difetti scadono dopo un anno dalla data di ricezione dei prodotti.
10.5 A meno che non venga concordato diversamente, XOMETRY non approverà standard di qualità relativi a utilità, usabilità e accettabilità del prodotto o dei prodotti fabbricati qualora utilizzati in combinazione con altri elementi o all’interno di altri elementi (ad esempio in costruzioni o gruppi assemblati). Tutti gli standard di qualità vengono sempre valutati a livello di singolo prodotto.
10.6 Se il partner contrattuale identifica dei difetti è tenuto a collaborare con XOMETRY per risolvere i suddetti difetti (ad esempio fornendo tempestivamente informazioni tecniche, predisponendo i prodotti per la raccolta, etc.).
10.7 A meno che non venga concordato diversamente tutti i componenti difettosi devono essere preparati per il prelievo da parte di XOMETRY, che deve avvenire entro dieci (10) dalla data di notifica del difetto o dei difetti effettuata dal partner contrattuale. Il partner contrattuale deve anche inviare notifica a XOMETRY che il prodotto è pronto per essere prelevato, incluse informazioni sulle specifiche del prodotto stesso.
11. Responsabilità
11.1 XOMETRY può essere ritenuta responsabile solo per violazioni contrattuali e obbligazioni extracontrattuali dovute a impossibilità, ritardo, culpa in contrahendo e atti dannosi – incluse azioni dei dirigenti ed egli ausiliari XOMETRY – in caso di mens rea e colpa grave. Nella misura in cui la violazione attribuita si configura come negligenza leggera e altri obblighi contrattuali sono stati colpevolmente violati la responsabilità di XOMETRY per i danni deve essere limitata ai danni tipicamente prevedibili che normalmente occorrono in circostanze simili. Gli obblighi contrattuali essenziali sono quelli che garantiscono al partner contrattuale i diritti che il contratto elenca come scopo e contenuti, in particolare gli obblighi il cui adempimento è essenziale per la corretta implementazione del contratto e sui i quali il partner contrattuale può ragionevolmente fare affidamento.
11.2 Queste restrizioni non si applicano alla responsabilità obbligatoria, in particolare per quanto stabilito dalla legge tedesca sulla responsabilità del prodotto nel caso di decesso, lesioni personali o danni alla salute.
11.3 Con eccezione di quanto indicato nelle Sezioni I. 1 e 11.2, la responsabilità di XOMETRY è altrimenti esclusa.
11.4 Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità sopra elencate si applicano anche ai dipendenti, ai lavoratori, agli ufficiali, ai rappresentanti e agli ausiliari di XOMETRY.
11.5 Per i clienti finali costituiti da società si applica la prescrizione. Per i clienti finali che sono società fermo restando quanto stabilito dalla sezione § 634a Paragrafo. 1 No. 3 del BGB, il periodo di prescrizione per reclami inerenti difetti materiali e vizi giuridici è pari a un anno calcolato a partire dalla data di consegna. Se è stata concordata l’accettazione il calcolo della prescrizione inizia dal momento dell’accettazione.
11.6 XOMETRY non sarà ritenuta responsabile per danni causati da un ritardo nella consegna dei prodotti, inclusi costi addizionali sostenuti dal partner contrattuale per concludere accordi alternativi per la produzione dello stesso prodotto.
12. Disposizioni finali
12.1 Legge applicabile / Foro competente
Si applicano le leggi della Repubblica Federale della Germania. Nella misura consentita dalla legge il foro competente è quello di Monaco.
12.2 Lingua contrattuale
Tutte le comunicazioni contrattuali devono essere effettuate in lingua tedesca.
12.3 Politica di pubblicazione
XOMETRY si riserva il diritto di pubblicare le immagini dei prodotti realizzati e ordinati dal partner contrattuale sul proprio sito web e su social media senza dover richiedere autorizzazione al partner contrattuale nel caso in cui non vengano inseriti nell’immagine marchi di fabbrica (logo o nome), nel caso non siano leggibili sul prodotto e il prodotto stesso non rivela la sua funzione o applicazione. In tutti gli altri casi XOMETRY deve richiedere l’autorizzazione del partner contrattuale prima della pubblicazione.
12.4 Accordi complementari / Forma scritta
Gli accordi complementari verbali non hanno validità. Le eventuali modifiche a questi TCGV devono essere effettuate in forma scritta. Questa condizione si applica anche nel caso si voglia effettuare rinuncia ad apportare modifiche per iscritto.
12.5 Nullità di singole clausole
Anche se singole clausole di questi TCGV vengono considerate nulle ciò non ha effetto sulla validità delle rimanenti clausole. Nel caso una clausola venga considerata nulla XOMETRY e il partner contrattuale si impegnano a concordare una nuova clausola il cui impatto economico sia quanto più vicino possibile a quello della clausola determinata come non valida. La stessa regola si applica per le omissioni contrattuali.